I contributi per l’iniziativa di cui alla lettera
a) del precedente articolo 7 sono fissati
nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile.
Per le iniziative di cui alle lettere b), c), d), e) ed f)
del precedente articolo 7 i contributi
sono fissati nella misura massima del 70% della spesa ritenuta
ammissibile.
Per le iniziative proposte da Enti locali o Enti pubblici
i contributi di cui ai commi precedenti possono essere aumentati
fino ad un massimo dell’80%.
I contributi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili,
per le stesse opere, con analoghi contributi previsti da
altre leggi regionali o statali.
Ad integrazione della parte di spesa eccedente il contributo
può essere concesso un mutuo decennale al tasso fissato
per le opere di miglioramento fondiario.