Per l’attuazione della presente legge, la Regione
concede contributi finanziari in conto capitale agli imprenditori
agricoli, singoli o associa ti, le cui aziende ricadono nelle
zone delimitate ai sensi del precedente articolo
3 e che siano iscritti o abbiano richiesto di iscriversi
nell’elenco di cui al precedente articolo
5.
I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi
per le seguenti iniziative:
a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione
di stanze e cucine da destinare all’utilizzazione turistica
in fabbricati censiti nel Catasto rurale nonché
il restauro degli stessi;
b) installazione nei fabbricati aziendali e sociali, di strutture
per la conservazione, per la vendita a dettaglio o per il
consumo dei prodotti agricoli, prevalentemente lavorati in
proprio;
c) installazione, ripristino o miglioramento di impianti
igienico sanitari, idrici, elettrici a servizio dei locali
di cui alla precedente lettera a);
d) realizzazione di impianti ed attrezzature per il tempo
libero, al servizio anche delle famiglie rurali;
e) realizzazione di aree attrezzate a verde;
f) allestimento di spazi attrezzati per la sosta di tende,
roulottes e campers, in adiacenza a fabbricati rurali con
relativi servizi igienici.
Le provvidenze regionali vanno prioritariamente destinate
a quelle aziende che per posizione ed estensione dei terreni,
per composizione del nucleo familiare, ricavano dall’agricoltura
redditi non sufficienti per i quali si appalesa la necessità
di una integrazione di reddito con attività accessoria.
Per le attività svolte dalle Associazioni agrituristiche
maggiormente rappresentative a livello nazionale la Regione
può concedere contributi di funzionamento nella misura
massima dell’80% delle spese ritenute ammissibili.