L’operatore iscritto nell’elenco regionale ha
l’obbligo di esporre al pubblico il certificato di
cui al terz’ultimo comma dell’articolo precedenti
e di esercitare le attività consentite nei limiti
con le modalità indicare nel certificato stesso.
La cancellazione dall’elenco è disposta dalla
commissione di cui al precedente articolo
3 qualora si accerti che l’iscritto è
venuto meno agli obblighi di cui al comma precedente, ovvero
che ha perduto i requisiti per la iscrizione.
Gli accertamenti relativi sono operati dalla Provincia competente
per territorio.
Contro il provvedimento di cancellazione ammesso ricorso
alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notifica
della revoca stessa.
La cancellazione dell’iscrizione comporti l’obbligo
di restituzione dei contributi di cui a successivo articolo
7, qualora sia pronunciata primi di cinque anni dalla
loro erogazione.