Presso la Regione Puglia è istituito l’elenco
degli imprenditori agricoli che praticano l’agriturismo.
All’elenco possono essere iscritti i conduttori di
aziende agricole di cui all’articolo
2 della presente legge che intendono praticare l’offerta
agrituristica, per almeno 60 giorni all’anno, ovvero
dei familiari conviventi.
La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Comune
dove ha sede il centro aziendale e deve contenere la descrizione
dettagliata delle attività che il richiedente intende
svolgere e l’indicazione dei requisiti propri dell’azienda
che rendono possibile lo svolgimento delle attività
stesse.
L’iscrizione nell’elenco è decisa, sulla
base dei requisiti predetti, da una apposita Commissione
regionale istituita con Decreto del Presidente della Giunta
regionale e così composta:
- dall’Assessore regionale al Turismo, che la presiede;
- da un funzionario regionale dell’Assessorato al Turismo;
- da un funzionario regionale dell’Assessorato all’Agricoltura;
- da sei esperti, di cui tre nominati su designazione delle
organizzazioni professionali agricole più
rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEL, e
tre su designazione delle Associazioni di agriturismo maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
- da un rappresentante designato dall’Associazione
regionale delle Agenzie di viaggio e turismo.
L’istruttoria della domanda e l’accertamento
dei requisiti occorrenti per l’iscrizione sono eseguiti
dalla Provincia competente per territorio.
Contro le decisioni negative della Commissione è
ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni
dalla data di notifica del provvedimento relativo.
Il Presidente della Giunta regionale rilascia agli iscritti
nell’elenco un certificato di operatore agrituristico
attestante le attività consentite ed i limiti e le
modalità di esercizio delle attività
stesse, fatte salve comunque le disposizioni vigenti in materia
di concessione e licenze.
Gli operatori iscritti nell’elenco beneficiano:
a) delle attività di promozione e propaganda di cui
al precedente articolo 4;
b) dei contributi di cui al secondo comma del successivo articolo
7, ove in possesso del requisito oggettivo ivi previsto.
Per coloro che richiedono i benefici di cui alla precedente
lettera b) onde conseguire l’idoneità ricettiva
dei locali destinati alla utilizzazione agrituristica, l’iscrizione
nell’elenco è subordinata all’accertamento
previsto al secondo comma; del successivo articolo
10, concernente l’avvenuta esecuzione dei lavori
e degli acquisti ammessi contributo.
La Giunta regionale può accordare anticipazioni fino
al 90% della spesa ritenuta ammissibile.