Possono essere utilizzati per attività agrituristiche
i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore
agricolo, ubicato nel fondo, nonché gli edifici o
parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari
alla conduzione dello stesso.
Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici
esistenti nei borghi rurali.
A tal fine le Amministrazioni Provinciali, sentiti i Comuni
interessati, determineranno le località aventi le
caratteristiche richieste.
L’ERSAP è autorizzato a dare in concessione
a cooperative di imprenditori agricoli, con priorità
a quelle giovanili, o a singoli imprenditori agricoli strutture
e complessi di beni della Gestione Riforma attualmente disponibili
per una loro utilizzazione per fini agrituristici.