Per attività agrituristiche si intendono le attività
di ospitalità e promozione svolte da imprenditori
agricoli di cui all’art. 2135 del c.c., singoli
o associati e dai loro familiari di cui all’art.
230-bis del c.c., attraverso la utilizzazione di strutture
aziendali o interaziendali, la cui attività deve
comunque restare prioritaria rispetto a quella agrituristica.
Rientrano tra tali attività:
a) dare ospitalità, anche in spazi aperti destinati
alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente
da prodotti propri;
c) organizzare attività ricreative o culturali
nell’ambito dell’azienda o delle aziende associate
o secondo itinerari agrituristici integrati.
Sono considerati di propria produzione le bevande ed i
cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola,
nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda
agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel
rispetto delle norme della presente legge non costituisce
distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati.