All’onere di L. 10 milioni per l’esercizio
1985 si provvede con prelevamento dal cap. 1601080 di
una somma di uguale importo.
A tal fine sono apportate le seguenti variazioni al Bilancio
1983:
Variazione in diminuzione
cap. 1601080 parte Spesa - 10 milioni - competenza e cassa
Variazione in aumento
cap. 040700 c.n.i. «finanziamento interventi in
materia di agriturismo» 10 milioni - competenza
e cassa.
Per gli oneri derivanti dall’applicazione della
presente legge per gli anni successivi si provvederà
con appositi stanziamenti con la legge di Bilancio.
Il Governo ha osservato che
1) La Regione, nel consentire le iniziative per l’allestimento
di spazi attrezzati per gli insediamenti campeggistici
di cui all’art. 7 2° comma lettera F, deve tener
conto delle disposizioni vigenti in materia di edilizia
e igienico-sanitaria per quanto concerne i rapporti tra
il numero di attrezzature campeggistiche e l’ampiezza
del fondo e i servizi igienici,
2) fra i limiti e le modalità di esercizio delle
attività agrituristiche contenute nel Provvedimento
del Presidente della Giunta Regionale di cui all’art.
5, comma 7°, è da intendersi ricompreso anche
il rispetto del regime dei prezzi concordati di cui all’art.
7 ultimo comma della legge 17-5-1983, n. 217.