I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con
il concorso finanziario regionale ai sensi della presente
legge non possono essere distolti dalla utilizzazione agrituristica
per almeno dieci anni dalla data del collaudo.
L’inosservanza della norma di cui al comma precedente
comporta la restituzione del contributo percepito per le
opere e le attrezzature distolte.