La Giunta regionale è autorizzata a concedere i singoli
finanziamenti sulla base delle domande istruite ai sensi
dell’articolo precedente.
La erogazione dei contributi viene effettuata anticipatamente
fino al 70% dell’ammontare lordo e per la quota residua
dopo che l’Assessorato regionale all’Agricoltura
abbia accertato l’avvenuta realizzazione delle iniziative
ammesse a contributo.
In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative
stesse entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione,
la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale
delle somme già erogate.