Art. 1 - Finalità della legge
1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità
ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e a
integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11
febbraio 1999, n. 11, istituisce il servizio turistico denominato "Bed & Breakfast" e
ne disciplina l'attività.
Art. 2 - Definizione dell'attività di Bed e
Breakfast
1. Costituisce attività ricettiva di Bed &
Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione
da chi, nella casa in cui abita, destina non più
di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere
saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.
Art. 3 - Esercizio dell'attività di Bed
& Breakfast
1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale
organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato,
cibi e bevande per la prima colazione.
2. Il servizio deve comprendere:
a) la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;
b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del
bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;
c) l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica,
acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast
non costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile
e comporta, per i proprietari o i possessori dell'unità
abitativa, l'obbligo di dimora nella medesima per i periodi
in cui l'attività è esercitata o di residenza
nel Comune in cui è svolta l'attività purché
l'unità abitativa sia ubicata a non più
di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
4. L'unità abitativa adibita ad attività
ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di
messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) previsti
per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale. Qualora
l'attività si svolga in più
di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di
due servizi igienici completi per unità abitativa.
Art. 4 - Adempimenti amministrativi
1. L'attività ricettiva di Bed & Breakfast
non necessita di iscrizione alla Sezione speciale del Registro
degli esercenti il commercio prescritta dall'articolo 5 della
L. 217/1983, né necessita dell'autorizzazione prescritta
dagli articoli 58 e seguenti della L.R. 11/1999.
2. Coloro i quali intendono avviare un'attività
ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare denuncia
di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al
Comune territorialmente competente. La denuncia di inizio attività deve
essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà
di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e agli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, e deve contenere:
a) generalità del richiedente;
b) ubicazione dell'unità abitativa destinata all'attività;
c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
d) periodi di esercizio dell'attività;
e) prezzi minimi e massimi;
f) attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo
3, comma 4.
3. Il Comune istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che
fanno denuncia di inizio di attività di Bed
& Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo
ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti.
4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita l'attività ricettiva
di Bed & Breakfast deve comunicare al Comune i prezzi minimi
e massimi e il periodo di apertura dell'attività con
validità dal 1° gennaio successivo. Sussiste, inoltre,
l'obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT,
agli enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della
rilevazione statistica.
5. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle
denunce di inizio attività, aggiorna l'Albo degli esercenti
l'attività ricettiva di Bed &
Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31
ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione, alla Provincia,
e all'Azienda per la promozione turistica competente ai fini
dell'attività di informazione turistica. Copia di tale
comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura
ricettiva.
Art. 5 - Marchio identificativo dell'attività
ricettiva di Bed & Breakfast
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è
autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo
dei " Bed & Breakfast" in Puglia e a pubblicare,
aggiornandolo ogni due anni, l'elenco degli iscritti all'Albo.
2. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione
degli operatori. A spese degli interessati il marchio può,
inoltre, essere affisso all'esterno delle unità abitative
adibite all'esercizio dell'attività.
Art. 6 - Sanzioni
1. La promozione dell'attività
ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza dell'iscrizione
all'Albo, comporta una sanzione, elevata dai Comuni, da lire
1 milione a lire 5 milioni.
2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio
di cui all'articolo 5, la sanzione è raddoppiata.
3. Lo svolgimento dell'attività in locali diversi da
quelli comunicati ovvero in misura maggiore a quanto consentito
comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200 mila
lire a 1 milione e restano applicabili le eventuali sanzioni
comminate in violazione di altre leggi regionali o statali.
In caso di recidiva l'operatore è
cancellato per un anno dall'Albo di cui all'articolo 4, comma
3.
4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite
al servizio, del cartello indicante il costo dell'ospitalità
comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 500 mila
lire a 2 milioni.
5. Il titolare che pratica prezzi difformi da quelli comunicati
al Comune e indicati in ogni stanza adibita al servizio
è soggetto alla sanzione minima, elevata dai Comuni,
di lire 1 milione e massima di lire 3 milioni.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate
anche secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69 della
L.R. 11/1999.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.