ARTICOLO 18 (Accertamenti dei requisiti)
1. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione per
l'esercizio delle attività di cui agli articoli
precedenti della presente legge dopo aver accertato la
sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi
richiesti nonchè di quelli previsti dagli artt.
11 e 12 del Testo Unico delle leggi di PS approvato con
RDL 18 giugno 1931, n. 773.
2. Gli accertamenti dei requisiti strutturali sono effettuati
dal Comune attraverso:
a. sopralluoghi diretti di personale tecnico all' uopo abilitato;
b. dichiarazione, sottoscritta dall' interessato e controfirmata
da un tecnico abilitato, attestante la conformità
delle strutture e dell' impiantistica connessa agli specifici
requisiti tecnico - funzionali.
ARTICOLO 19 (Rinnovi e dichiarazioni annuali)
1. L'autorizzazione, anche a carattere stagionale, viene rinnovata
annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante
vidimazione sull' atto originale, previo pagamento delle
tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a
qualsiasi titolo.
ARTICOLO 20 (Comunicazioni del provvedimento)
1. Il Comune, nel rilasciare le autorizzazioni, deve dare contestualmente
comunicazione all'Assessorato regionale al Turismo e all'Ente
Turistico competente per territorio.
2. Analoga comunicazione deve essere fatta anche per le diffide,
sospensioni, revoche e cessazioni.
ARTICOLO 21 (Diffida, sospensioni, revoca)
1. Ferme restando le competenze in materia delle Autorità
di Pubblica Sicurezza, l'autorizzazione all' esercizio delle
attività ricettive disciplinate dalla presente legge è revocata
dal Comune nei seguenti casi:
a. qualora vengano a mancare uno o più requisiti necessari
per il rilascio;
b. qualora l'attività venga a risultare dannosa o contraria
agli scopi per i quali era stata rilasciata.
2. Nei casi di irregolarità minori, il Comune può
procedere alla diffida e alla successiva sospensione temporanea
dell'autorizzazione.
ARTICOLO 22 (Cessazione temporanea dell' attività
ricettiva)
1. Il titolare di una delle strutture di cui agli articoli
precedenti della presente legge che intenda procedere alla
sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività
deve darne preventiva comunicazione al Comune.
2. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività
non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal
Comune, per fondati motivi, di altri sei mesi. Decorso tale
termine l'attività si intende definitivamente cessata.
ARTICOLO 23 (Riepiloghi annuali)
1. Il Comune è tenuto a trasmettere all'Assessorato
regionale al Turismo e all'Ente Turistico competente per territorio
i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.
2. Il riepilogo di cui al comma precedente deve essere trasmesso
improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 24 (Denuncia e pubblicità dei
prezzi)
1. I gestori o i titolari delle strutture ricettive indicate
nella presente legge devono presentare all'Amministrazione
provinciale competente per territorio e, per conoscenza, all'Assessorato
regionale al Turismo apposita denuncia dei prezzi nel rispetto
delle procedure indicate dalla legge 25- 8- 1991, nº 284
e dall' art. 4 del Decreto del 16- 10- 1991.
2. Ai sensi del quinto comma dell' art. 4 del Decreto 16- 10-
1991, la mancata o incompleta comunicazione della denuncia
dei prezzi entro i termini previsti comporta l' implicita conferma
delle precedenti tariffe, salva, in ogni caso, l'applicazione
delle sanzioni di cui all' art.
30 della presente legge.
3. E' fatto obbligo ai gestori di tenere esposta, in modo ben
visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti,
una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente
alla denuncia vidimata di cui al primo comma del presente articolo.
4. La tabella e il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni
relative in italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti
secondo le indicazioni della Regione e vengono forniti dall'Amministrazione
provinciale competente per territorio.
ARTICOLO 25 (Classificazione e comparazione ai fini
tributari)
1. Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere
sono classificati dal Comune, ai fini della comparazione alle
categorie previste dal Decreto Legislativo n. 230 del 22- 6-
1991, lettera f), numero d' ordine 7.
ARTICOLO 26 (Denuncia dei
dati statistici)
1. I gestori o i titolari delle strutture ricettive indicate
nella presente legge devono presentare, entro il quinto giorno
del mese successivo, all' Ente turistico competente per territorio,
i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico
sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia.
ARTICOLO 27 (Funzioni di vigilanza e controllo)
1. Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica
Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza
delle disposizioni previste dalla presente legge sono esercitate
dal Comune.
2. La regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni
di cui alla presente legge mediante controlli ispettivi per
mezzo di personale proprio o avvalendosi del personale dell'
Ente Turistico competente per territorio espressamente incaricato
dall'Assessorato regionale al Turismo.
ARTICOLO 28 (Osservanza di norme statali e regionali)
1. E fatta salva l'osservanza di norme statali e regionali
che regolano l'esercizio dell' attività ricettiva
non prevista dalla presente legge e, in particolare, di quelle
riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi
ed infortuni, la tutela igienico - sanitaria e l' uso e la
tutela del suolo.
ARTICOLO 29 (Accertamento delle violazioni e irrogazioni
delle sanzioni)
1. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni
di cui alla presente legge sono effettuati dal Comune cui spetta
l'esercizio della vigilanza ed al quale sono devoluti i proventi
delle sanzioni previste dal successivo art. 30 in base alla
vigente normativa regionale in materia
<< Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981,
n. 689, concernente modifiche al sistema penale >>
e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 30 (Sanzioni)
1. Ferma restando l'applicazione delle norme penali, chiunque
pone in esercizio una delle strutture ricettive disciplinate
dalla presente legge sprovvisto dell' autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma
di L. 1.000.000 e L. 3.000.000;
- chiunque trasgredisce agli obblighi previsti dal 1o comma
del precedente articolo 24 è soggetto al pagamento della
sanzione da L. 500.000 a Lº 1.500.000;
- il ritardato adempimento nei termini di cui al 1o comma dell' art.
24 della presente legge è soggetto alla sanzione
amministrativa da L. 250.000 a Lº 500.000;
- l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi di cui
al 4o comma dell' art.
24 della presente legge comporta la sanzione amministrativa
da Lº 250.000 a L. 500.000;
- l'applicazione dei prezzi superiori a quelli denunziati,
oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa statale
in materia di prezzi, comporta anche il pagamento di una pena
pecuniaria da Lº 500.000 a L. 1.000.000;
- il superamento della capacità ricettiva autorizzata
comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma
da L. 500.000 a L. 750.000.
2. E' soggetto all'applicazione di sanzioni amministrative,
con il pagamento della somma da L. 1.500.000 a L. 3.000.000,
il titolare di esercizio che attribuisca al proprio esercizio,
con scritti, stampati o con qualsiasi altro modo, una denominazione
o una insegna diversa da quella autorizzata oppure afferma
la sussistenza di attrezzature non conformi a quelle effettivamente
esistenti.
3. La mancata denuncia dei dati statistici di cui all' art.
26 della presente legge
è soggetta alle sanzioni previste dall' art. 11 del
DL 6 giugno 1989, nº 322.
ARTICOLO 31 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le strutture ricettive già operanti, ai fini
del proseguimento dell'attività ricettiva, devono
essere adeguate alle caratteristiche funzionali ed ai requisiti
di cui alla presente legge.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i titolari o legali rappresentanti delle strutture ricettive
denominate << esercizi di affittacamere
>> e << case e appartamenti per vacanze >>
devono presentare domanda al Comune in cui è ubicata
la struttura per ottenere l' autorizzazione di cui alle disposizioni
della presente legge.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente
legge si rinvia, in quanto compatibile, alla normativa statale.
ARTICOLO 32 (Enti Turistici territoriali)
1. In attesa della riforma dell' intero settore turistico regionale,
le competenze attribuite dalla presente legge agli Enti turistici
competenti per territorio vengono esercitate dagli Enti Provinciali
per il Turismo fino alla data di costituzione delle Aziende
di promozione Turistica( AAPPTT). E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.