AgriTour puglia
Il mondo dell'agriturismo in Puglia per gli operatori del settore.
AgriTour Puglia - Catalogo Turistico Annuale degli agriturism e masserie in puglia
 
 
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TITOLO4
Norme comuni
 

ARTICOLO 18 (Accertamenti dei requisiti)
1. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui agli articoli precedenti della presente legge dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti nonchè di quelli previsti dagli artt. 11 e 12 del Testo Unico delle leggi di PS approvato con RDL 18 giugno 1931, n. 773.
2. Gli accertamenti dei requisiti strutturali sono effettuati dal Comune attraverso:
a. sopralluoghi diretti di personale tecnico all' uopo abilitato;
b. dichiarazione, sottoscritta dall' interessato e controfirmata da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle strutture e dell' impiantistica connessa agli specifici requisiti tecnico - funzionali.

ARTICOLO 19 (Rinnovi e dichiarazioni annuali)
1. L'autorizzazione, anche a carattere stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull' atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 20 (Comunicazioni del provvedimento)
1. Il Comune, nel rilasciare le autorizzazioni, deve dare contestualmente comunicazione all'Assessorato regionale al Turismo e all'Ente Turistico competente per territorio.
2. Analoga comunicazione deve essere fatta anche per le diffide, sospensioni, revoche e cessazioni.

ARTICOLO 21 (Diffida, sospensioni, revoca)
1. Ferme restando le competenze in materia delle Autorità di Pubblica Sicurezza, l'autorizzazione all' esercizio delle attività ricettive disciplinate dalla presente legge è revocata dal Comune nei seguenti casi:
a. qualora vengano a mancare uno o più requisiti necessari per il rilascio;
b. qualora l'attività venga a risultare dannosa o contraria agli scopi per i quali era stata rilasciata.
2. Nei casi di irregolarità minori, il Comune può procedere alla diffida e alla successiva sospensione temporanea dell'autorizzazione.

ARTICOLO 22 (Cessazione temporanea dell' attività ricettiva)
1. Il titolare di una delle strutture di cui agli articoli precedenti della presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventiva comunicazione al Comune.
2. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal Comune, per fondati motivi, di altri sei mesi. Decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

ARTICOLO 23 (Riepiloghi annuali)
1. Il Comune è tenuto a trasmettere all'Assessorato regionale al Turismo e all'Ente Turistico competente per territorio i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.
2. Il riepilogo di cui al comma precedente deve essere trasmesso improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 24 (Denuncia e pubblicità dei prezzi)
1. I gestori o i titolari delle strutture ricettive indicate nella presente legge devono presentare all'Amministrazione provinciale competente per territorio e, per conoscenza, all'Assessorato regionale al Turismo apposita denuncia dei prezzi nel rispetto delle procedure indicate dalla legge 25- 8- 1991, nº 284 e dall' art. 4 del Decreto del 16- 10- 1991.
2. Ai sensi del quinto comma dell' art. 4 del Decreto 16- 10- 1991, la mancata o incompleta comunicazione della denuncia dei prezzi entro i termini previsti comporta l' implicita conferma delle precedenti tariffe, salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni di cui all' art. 30 della presente legge.
3. E' fatto obbligo ai gestori di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente alla denuncia vidimata di cui al primo comma del presente articolo.
4. La tabella e il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni della Regione e vengono forniti dall'Amministrazione provinciale competente per territorio.

ARTICOLO 25 (Classificazione e comparazione ai fini tributari)
1. Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere sono classificati dal Comune, ai fini della comparazione alle categorie previste dal Decreto Legislativo n. 230 del 22- 6- 1991, lettera f), numero d' ordine 7.

ARTICOLO 26 (Denuncia dei dati statistici)
1. I gestori o i titolari delle strutture ricettive indicate nella presente legge devono presentare, entro il quinto giorno del mese successivo, all' Ente turistico competente per territorio, i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico sulla base delle vigenti disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 27 (Funzioni di vigilanza e controllo)
1. Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge sono esercitate dal Comune.
2. La regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge mediante controlli ispettivi per mezzo di personale proprio o avvalendosi del personale dell' Ente Turistico competente per territorio espressamente incaricato dall'Assessorato regionale al Turismo.

ARTICOLO 28 (Osservanza di norme statali e regionali)
1. E fatta salva l'osservanza di norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell' attività ricettiva non prevista dalla presente legge e, in particolare, di quelle riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico - sanitaria e l' uso e la tutela del suolo.

ARTICOLO 29 (Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni)
1. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati dal Comune cui spetta l'esercizio della vigilanza ed al quale sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dal successivo art. 30 in base alla vigente normativa regionale in materia << Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale >> e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 30 (Sanzioni)
1. Ferma restando l'applicazione delle norme penali, chiunque pone in esercizio una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto dell' autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 1.000.000 e L. 3.000.000;
- chiunque trasgredisce agli obblighi previsti dal 1o comma del precedente articolo 24 è soggetto al pagamento della sanzione da L. 500.000 a Lº 1.500.000;
- il ritardato adempimento nei termini di cui al 1o comma dell' art. 24 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 250.000 a Lº 500.000;
- l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi di cui al 4o comma dell' art. 24 della presente legge comporta la sanzione amministrativa da Lº 250.000 a L. 500.000;
- l'applicazione dei prezzi superiori a quelli denunziati, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa statale in materia di prezzi, comporta anche il pagamento di una pena pecuniaria da Lº 500.000 a L. 1.000.000;
- il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 500.000 a L. 750.000.
2. E' soggetto all'applicazione di sanzioni amministrative, con il pagamento della somma da L. 1.500.000 a L. 3.000.000, il titolare di esercizio che attribuisca al proprio esercizio, con scritti, stampati o con qualsiasi altro modo, una denominazione o una insegna diversa da quella autorizzata oppure afferma la sussistenza di attrezzature non conformi a quelle effettivamente esistenti.
3. La mancata denuncia dei dati statistici di cui all' art. 26 della presente legge è soggetta alle sanzioni previste dall' art. 11 del DL 6 giugno 1989, nº 322.

ARTICOLO 31 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ricettive già operanti, ai fini del proseguimento dell'attività ricettiva, devono essere adeguate alle caratteristiche funzionali ed ai requisiti di cui alla presente legge.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari o legali rappresentanti delle strutture ricettive denominate << esercizi di affittacamere >> e << case e appartamenti per vacanze >> devono presentare domanda al Comune in cui è ubicata la struttura per ottenere l' autorizzazione di cui alle disposizioni della presente legge.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia, in quanto compatibile, alla normativa statale.

ARTICOLO 32 (Enti Turistici territoriali)
1. In attesa della riforma dell' intero settore turistico regionale, le competenze attribuite dalla presente legge agli Enti turistici competenti per territorio vengono esercitate dagli Enti Provinciali per il Turismo fino alla data di costituzione delle Aziende di promozione Turistica( AAPPTT). E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

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