AgriTour puglia
Il mondo dell'agriturismo in Puglia per gli operatori del settore.
AgriTour Puglia - Catalogo Turistico Annuale degli agriturism e masserie in puglia
 
 
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TITOLO3
Obblighi amministrativi
 

ARTICOLO 13 (Autorizzazione di esercizio)
1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo2 della presente legge, i titolari o i gestori di esercizio devono presentare al Comune competente per territorio apposita domanda sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 14, 15, 16 e 17 della presente legge.

ARTICOLO 14 (Case per ferie e ostelli per la gioventù)
1. L'esercizio dell'attività ricettiva delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione comunale, previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
• i soggetti che possono utilizzare la struttura nel rispetto dei precedenti artt. 3 e 4 della presente legge;
• il tipo dei servizi in rapporto alle finalità cui la struttura è finalizzata e definiti dai precedenti artt. 8 e 9;
• le tariffe;
• la durata minima della permanenza degli ospiti;
• il numero dei posti letto negli ostelli per la gioventù da riservare ai giovani in transito;
• il regolamento per l'uso della struttura;
• il tipo di gestione che deve garantire l'uso delle strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso;
• le modalità ed i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù periodi in cui sono occupati dall' utenza giovanile;
• i periodi di apertura.
2. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e alle altre che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune.
3. Oltre all'autorizzazione di cui al precedente comma, il Comune può rilasciare a Enti Pubblici, associazioni od Enti religiosi, apposito << nulla - osta >> all'utilizzo degli immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, in occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a 30 giorni.

ARTICOLO 15 (Esercizi di affittacamere)
1. Chi intende esercita l'attività di affittacamere deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune competente per territorio.
2. Ai sensi dell' art. 6 del DPR n. 375 del 4- 8- 88, qualora l'attività di affittacamere venga esercitata nei modi previsti dall'ultimo comma del precedente art. 5 della seguente legge, il titolare dell' esercizio è obbligato ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.
3. Nell'autorizzazione comunale devono essere specificati i seguenti elementi:
• generalità del titolare dell'esercizio;
• numero ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva; • numero dei posti letto;
• servizi igienici a disposizione degli ospiti;
• servizi accessori offerti;
• periodi in cui viene offerta l'ospitalità ;
• classificazione;
• eventuale servizio di ristorazione.

ARTICOLO 16 (Case e appartamenti per vacanze)
1. L'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune competente per territorio ove sono ubicati gli immobili.
2. Nell'autorizzazione devono essere specificati i seguenti elementi:
• generalità del richiedente;
• generalità del rappresentante legale della gestione, qualora l'attività non sia esercitata direttamente dal titolare dell'immobile;
• periodi di attività dell'esercizio;
• caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
• ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti.
3. Il titolare dell'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è tenuto a comunicare al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
4. Il titolare o il gestore dell'attività ricettiva di cui al presente articolo è tenuto a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall' art. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.
5. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale, o per particolari periodi dell'anno, il Sindaco può , con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe nei limiti stabiliti dal 1o comma del precedente art. 6.

ARTICOLO 17 (Alloggi agrituristici)
1. L'esercizio dell'attività agrituristica è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Nella domanda per ottenere l' autorizzazione di esercizio l'interessato deve dichiarare:
• di essere iscritto nell'apposito albo regionale degli operatori agrituristici;
• generalità del dichiarante;
• caratteristiche e dimensioni dell'azienda agricola;
• numero e ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
• numero dei posti letto;
• servizi igienici a disposizione degli ospiti;
• servizi accessori offerti;
• periodi in cui viene data ospitalità e, comunque, non inferiore a 60 giorni l'anno;
• prezzi massimi che s'intendono praticare per ogni servizio e prestazione.

 

Legislatura Regionale
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