ARTICOLO 13 (Autorizzazione di esercizio)
1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle strutture
ricettive extralberghiere di cui all'articolo2 della
presente legge, i titolari o i gestori di esercizio devono
presentare al Comune competente per territorio apposita
domanda sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 14, 15, 16 e 17 della
presente legge.
ARTICOLO 14 (Case per ferie
e ostelli per la gioventù)
1. L'esercizio dell'attività ricettiva delle case per
ferie e degli ostelli per la gioventù è
soggetto ad autorizzazione comunale, previa stipula di apposita
convenzione che individua e regola:
• i soggetti che possono utilizzare la struttura nel
rispetto dei precedenti artt. 3 e 4 della
presente legge;
• il tipo dei servizi in rapporto alle finalità
cui la struttura è finalizzata e definiti dai precedenti
artt. 8 e 9;
• le tariffe;
• la durata minima della permanenza degli ospiti;
• il numero dei posti letto negli ostelli per la gioventù da
riservare ai giovani in transito;
• il regolamento per l'uso della struttura;
• il tipo di gestione che deve garantire l'uso delle
strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto alle finalità per
cui è autorizzato il complesso;
• le modalità ed i limiti di utilizzazione per
i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù
periodi in cui sono occupati dall' utenza giovanile;
• i periodi di apertura.
2. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la
somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole
persone alloggiate e alle altre che possono utilizzare la struttura
in conformità alle finalità
sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti
dalla convenzione stipulata con il Comune.
3. Oltre all'autorizzazione di cui al precedente comma, il
Comune può rilasciare a Enti Pubblici, associazioni
od Enti religiosi, apposito << nulla - osta >>
all'utilizzo degli immobili non destinati abitualmente alla
ricettività collettiva, in occasione di manifestazioni
o raduni e, comunque, per periodi non superiori a 30 giorni.
ARTICOLO 15 (Esercizi di
affittacamere)
1. Chi intende esercita l'attività di affittacamere
deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune competente
per territorio.
2. Ai sensi dell' art. 6 del DPR n. 375 del 4- 8- 88, qualora
l'attività di affittacamere venga esercitata nei modi
previsti dall'ultimo comma del precedente art.
5 della seguente legge, il titolare dell' esercizio
è obbligato ad iscriversi alla sezione speciale del
registro degli esercenti il commercio previsto dall'art.
5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.
3. Nell'autorizzazione comunale devono essere specificati i
seguenti elementi:
• generalità del titolare dell'esercizio;
• numero ed ubicazione dei vani destinati all'attività
ricettiva; • numero dei posti letto;
• servizi igienici a disposizione degli ospiti;
• servizi accessori offerti;
• periodi in cui viene offerta l'ospitalità
;
• classificazione;
• eventuale servizio di ristorazione.
ARTICOLO 16 (Case e appartamenti
per vacanze)
1. L'attività di gestione di case e appartamenti per
vacanze in forma imprenditoriale è soggetta a preventiva
autorizzazione del Comune competente per territorio ove sono
ubicati gli immobili.
2. Nell'autorizzazione devono essere specificati i seguenti
elementi:
• generalità del richiedente;
• generalità del rappresentante legale della gestione,
qualora l'attività non sia esercitata direttamente dal
titolare dell'immobile;
• periodi di attività dell'esercizio;
• caratteristiche e modalità di prestazione dei
servizi;
• ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti
che vengono gestiti.
3. Il titolare dell'autorizzazione a gestire case e appartamenti
per vacanze è tenuto a comunicare al Comune ogni variazione
del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti
di cui dispone per la gestione.
4. Il titolare o il gestore dell'attività ricettiva
di cui al presente articolo è tenuto a iscriversi alla
sezione speciale del registro degli esercenti il commercio
previsto dall' art.
5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.
5. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni
di interesse locale, o per particolari periodi dell'anno, il
Sindaco può , con singoli provvedimenti motivati, consentire
deroghe nei limiti stabiliti dal 1o comma del precedente art.
6.
ARTICOLO 17 (Alloggi agrituristici)
1. L'esercizio dell'attività agrituristica è
soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Nella domanda per ottenere l' autorizzazione di esercizio
l'interessato deve dichiarare:
• di essere iscritto nell'apposito albo regionale degli
operatori agrituristici;
• generalità del dichiarante;
• caratteristiche e dimensioni dell'azienda agricola;
• numero e ubicazione dei vani destinati all'attività
ricettiva;
• numero dei posti letto;
• servizi igienici a disposizione degli ospiti;
• servizi accessori offerti;
• periodi in cui viene data ospitalità e, comunque,
non inferiore a 60 giorni l'anno;
• prezzi massimi che s'intendono praticare per ogni servizio
e prestazione.