ARTICOLO 8 (Case per ferie)
1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti
dai regolamenti igienico - sanitari comunali.
2. In particolare devono avere:
• una superficie minima delle camere, al netto di ogni
locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq
12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie
di mq 4 per ogni letto in più . Qualora il tipo di
utenza della struttura lo consenta, a ciascun letto può essere
sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici
e cubature delle camere. Per il rispetto degli altri rapporti
si computano invece i posti letti effettivi;
• un wc ogni 10 posti letto, n. 1 bagno o doccia ogni
12 posti letto, n. 1 lavabo ogni n. 6 posti letto. Nel rapporto
di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi
igienici privati;
• l'arredamento minimo per le camere da letto deve
essere composto da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio
per persona, cestino rifiuti per camera;
• locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla
sala pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq 0,50
per ogni posto letto effettivo;
• idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le
disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
• impianti elettrici conformi alle norme ENPI - CEI;
• cassetta di pronto soccorso con medicamenti indicato
dall'autorità sanitaria che potrà richiedere,
in relazione all'ubicazione, dimensioni ed utenza dei complessi,
l'allestimento di un locale per infermeria;
• telefono, di norma, ad uso degli ospiti.
3. Le camere ed i servizi dovranno essere disposti in settori
separati per uomini e donne.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti
disposizioni, si applicano le prescrizioni sanitarie previste
per le aziende alberghiere dal RD 24 maggio 1925, n. 1102
e successive modificazioni.
ARTICOLO 9 (Ostelli per la
gioventù)
1. Gli ostelli per la gioventù devono avere le stesse
caratteristiche tecniche e funzionali previste dal precedente articolo
8 della presente legge.
2. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita,
oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità
di strutture e di servizi atti all'appagamento di finalità
culturali, di svago, di sport e di socializzazione.
3. Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati
di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi
autogestiti secondo autonome modalità organizzative,
nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
ARTICOLO 10 (Affittacamere)
1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono
possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - edilizie
previste per i locali di abitazione del regolamento comunale.
2. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale
organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi
nel prezzo della camera:
• pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente e, comunque,
almeno una volta alla settimana; - cambio della biancheria
ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
• fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda
e riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter
accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla
famiglia o ad altro ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio
igienico - sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente,
calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.
5. Per le camere da letto l' arredamento minimo deve essere
costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio
e cestino rifiuti.
ARTICOLO 11 (Case e appartamenti per vacanze)
1. Le strutture destinate all'attività ricettiva per
case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti
igienico - sanitari ed edilizi previsti dalle norme di legge
e regolamentari per i locali di civile abitazione.
2. L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze non comporta
modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.
3. Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze devono
essere assicurati i seguenti servizi essenziali:
• pulizie delle unità abitative ad ogni cambio
di cliente;
• fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento
ed eventualmente gas;
• assistenza di manutenzione delle unità
abitative, di riparazione e di sostituzione di arredi non funzionali;
• servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.
4. La gestione di case ed appartamenti per vacanza non può,
comunque, comprendere la somministrazione di cibi e bevande
nè l'offerta di servizi centralizzati caratteristici
delle aziende alberghiere.
ARTICOLO 12 (Alloggi agrituristici)
1. I locali destinati all' esercizio di attività
agrituristica devono garantire una superficie minima, al netto
di ogni vano accessorio, di mq 8 per ogni posto letto e possedere
le caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie previste
dal regolamento comunale per le civili abitazioni.
2. Gli ingressi alle camere da letto destinate agli ospiti
devono avere accesso diretto senza attraversare i locali o
i servizi destinati alla famiglia dell'imprenditore agricolo
o ad altro ospite.
3. Gli appartamenti o i locali in genere di ospitalità
devono essere dotati di un servizio igienico - sanitario completo
di wc con acqua corrente, lavabo e specchio, per ogni 8 persone
o frazione di 8 superiore a 2, escluso le persone appartenenti
al nucleo familiare o conviventi dell' imprenditore agricolo.
4. Per ogni camera da letto, l'arredamento minimo deve essere
costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio
e cestino da rifiuti.
5. L'utilizzo di immobili rurali per l'esercizio di alloggio
agrituristico non comporta modifiche di destinazione d' uso
dei medesimi ai fini urbanistici.
6. I locali degli alloggi agrituristici devono far parte della
struttura dell'azienda ed essere siti, di norma, nell'ambito
domestico dell'imprenditore o in contiguità
dello stesso in modo da consentire un rapporto costante di
ospitalità.
7. Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati
solo cibi e bevande di prodotti propri o di quelli tipici locali.