AgriTour puglia
Il mondo dell'agriturismo in Puglia per gli operatori del settore.
AgriTour Puglia - Catalogo Turistico Annuale degli agriturism e masserie in puglia
 
 
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TITOLO2
Caratteristiche tecniche - funzionali
 

ARTICOLO 8 (Case per ferie)
1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico - sanitari comunali.
2. In particolare devono avere:
• una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più . Qualora il tipo di utenza della struttura lo consenta, a ciascun letto può essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere. Per il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letti effettivi;
• un wc ogni 10 posti letto, n. 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, n. 1 lavabo ogni n. 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
• l'arredamento minimo per le camere da letto deve essere composto da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
• locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq 0,50 per ogni posto letto effettivo;
• idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
• impianti elettrici conformi alle norme ENPI - CEI;
• cassetta di pronto soccorso con medicamenti indicato dall'autorità sanitaria che potrà richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni ed utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria;
• telefono, di norma, ad uso degli ospiti.
3. Le camere ed i servizi dovranno essere disposti in settori separati per uomini e donne.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere dal RD 24 maggio 1925, n. 1102 e successive modificazioni.

ARTICOLO 9 (Ostelli per la gioventù)
1. Gli ostelli per la gioventù devono avere le stesse caratteristiche tecniche e funzionali previste dal precedente articolo 8 della presente legge.
2. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di strutture e di servizi atti all'appagamento di finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione.
3. Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 10 (Affittacamere)
1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - edilizie previste per i locali di abitazione del regolamento comunale.
2. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
• pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana; - cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
• fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico - sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.
5. Per le camere da letto l' arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

ARTICOLO 11 (Case e appartamenti per vacanze)
1. Le strutture destinate all'attività ricettiva per case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dalle norme di legge e regolamentari per i locali di civile abitazione.
2. L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.
3. Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali:
• pulizie delle unità abitative ad ogni cambio di cliente;
• fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;
• assistenza di manutenzione delle unità abitative, di riparazione e di sostituzione di arredi non funzionali;
• servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.
4. La gestione di case ed appartamenti per vacanza non può, comunque, comprendere la somministrazione di cibi e bevande nè l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

ARTICOLO 12 (Alloggi agrituristici)
1. I locali destinati all' esercizio di attività agrituristica devono garantire una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 8 per ogni posto letto e possedere le caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie previste dal regolamento comunale per le civili abitazioni.
2. Gli ingressi alle camere da letto destinate agli ospiti devono avere accesso diretto senza attraversare i locali o i servizi destinati alla famiglia dell'imprenditore agricolo o ad altro ospite.
3. Gli appartamenti o i locali in genere di ospitalità devono essere dotati di un servizio igienico - sanitario completo di wc con acqua corrente, lavabo e specchio, per ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, escluso le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi dell' imprenditore agricolo.
4. Per ogni camera da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino da rifiuti.
5. L'utilizzo di immobili rurali per l'esercizio di alloggio agrituristico non comporta modifiche di destinazione d' uso dei medesimi ai fini urbanistici.
6. I locali degli alloggi agrituristici devono far parte della struttura dell'azienda ed essere siti, di norma, nell'ambito domestico dell'imprenditore o in contiguità dello stesso in modo da consentire un rapporto costante di ospitalità.
7. Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati solo cibi e bevande di prodotti propri o di quelli tipici locali.

 

Legislatura Regionale
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