AgriTour puglia
Il mondo dell'agriturismo in Puglia per gli operatori del settore.
AgriTour Puglia - Catalogo Turistico Annuale degli agriturism e masserie in puglia
 
 
Agritour Puglia
 
 
   
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Vai alla legge regionale n 12

 
TITOLO1
Generalità
 

ARTICOLO 1 (Oggetto della legge)
1. In attuazione della legge 17 maggio 1993, nº 217, la presente legge disciplina l'attività delle strutture ricettive extralberghiere.

ARTICOLO 2 (Definizione delle strutture)
1. Sono definite strutture extralberghiere:
- case per ferie;
- ostelli per la gioventù ;
- esercizi affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze;
- alloggi agrituristici.

ARTICOLO 3 (Case per ferie)
1. Sono << case per ferie >> le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei canali normali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonchè da enti o aziende per il soggiorno dei propri adempimenti e loro familiari.

ARTICOLO 4 (Ostelli per la gioventù)
1. Sono << ostelli per la gioventù >> le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

ARTICOLO 5 (Affittacamere)
1. Sono << esercizi di affittacamere >> le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti di uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
2. La capacità ricettiva non può essere superiore a n. 12 posti letto.
3. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all' esercizio di ristorazione qualora sia svolta da un medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria.

ARTICOLO 6 (Case e appartamenti per vacanze)
1. Sono << case e appartamenti per vacanze >> gli immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti di almeno tre case o appartamenti senza offerta di servizi centralizzati e somministrazione di alimenti e bevande, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a sette giorni.
2. Ai sensi dell'art. 2082 del codice civile si considera gestione imprenditoriale l' attività economica organizzata e non occasionale per l'affitto di appartamenti o case ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio ed altri simili.

ARTICOLO 7 (Alloggi agrituristici)
1. Sono << alloggi agrituristici >> i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti da imprenditori agrituristici, singoli o associati, regolarmente iscritti all'Albo regionale degli operatori agrituristici, che, ai sensi dell'art. 2135 cc, esercitano un' attività diretta alla coltivazione del fondo.
2. L'attività di ospitalità deve essere svolta dagli imprenditori agrituristici come attività secondaria e, comunque, integrativa all'attività agricola secondo la normativa della legge regionale vigente sull'agriturismo.
3. Non possono essere adibite all'attività di ospitalità persone non appartenenti al nucleo familiare dell'imprenditore o normalmente conviventi con esso e, comunque, nel rispetto del terzo comma dell' art. 239 bis cc.

 

Legislatura Regionale
Agritour puglia per gli operatori del settore turismo e agriturismo in puglia