ARTICOLO 1 (Oggetto della legge)
1. In attuazione della legge 17 maggio 1993, nº 217,
la presente legge disciplina l'attività delle strutture
ricettive extralberghiere.
ARTICOLO 2 (Definizione delle
strutture)
1. Sono definite strutture extralberghiere:
- case per ferie;
- ostelli per la gioventù ;
- esercizi affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze;
- alloggi agrituristici.
ARTICOLO 3 (Case per ferie)
1. Sono << case per ferie >> le strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al
di fuori dei canali normali commerciali, da enti pubblici,
associazioni o enti religiosi, operanti senza scopo di lucro,
per il conseguimento di finalità
sociali, culturali, religiose o sportive, nonchè
da enti o aziende per il soggiorno dei propri adempimenti e
loro familiari.
ARTICOLO 4 (Ostelli per la
gioventù)
1. Sono << ostelli per la gioventù >>
le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento
dei giovani.
ARTICOLO 5 (Affittacamere)
1. Sono << esercizi di affittacamere >> le strutture
composte da non più di sei camere ubicate in non più di
due appartamenti di uno stesso stabile nei quali sono forniti
alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
2. La capacità ricettiva non può essere superiore
a n. 12 posti letto.
3. L'attività di affittacamere può essere esercitata
in modo complementare rispetto all' esercizio di ristorazione
qualora sia svolta da un medesimo titolare in una struttura
immobiliare unitaria.
ARTICOLO 6 (Case e appartamenti
per vacanze)
1. Sono << case e appartamenti per vacanze >>
gli immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per
l'affitto ai turisti di almeno tre case o appartamenti senza
offerta di servizi centralizzati e somministrazione di alimenti
e bevande, nel corso di una o più stagioni, con contratti
aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi
e non inferiore a sette giorni.
2. Ai sensi dell'art. 2082 del codice civile si considera gestione
imprenditoriale l' attività economica organizzata e
non occasionale per l'affitto di appartamenti o case ad uso
turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro,
affari, studio ed altri simili.
ARTICOLO 7 (Alloggi agrituristici)
1. Sono << alloggi agrituristici >> i locali siti
in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità
ai turisti da imprenditori agrituristici, singoli o associati,
regolarmente iscritti all'Albo regionale degli operatori agrituristici,
che, ai sensi dell'art. 2135 cc, esercitano un' attività diretta
alla coltivazione del fondo.
2. L'attività di ospitalità deve essere svolta
dagli imprenditori agrituristici come attività
secondaria e, comunque, integrativa all'attività
agricola secondo la normativa della legge regionale vigente
sull'agriturismo.
3. Non possono essere adibite all'attività di ospitalità
persone non appartenenti al nucleo familiare dell'imprenditore
o normalmente conviventi con esso e, comunque, nel rispetto
del terzo comma dell' art. 239 bis cc.