Il
sindaco provvede sulle domande di cui al precedente
articolo
7 entro novanta giorni dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende
accolta.
Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda
o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo
comma, rilascia un'autorizzazione che abilità
allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti
e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.
L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento
amministrativo.
Al provvedimento di autorizzazione si applica l'articolo 19,
commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno
1939, n. 1111.