I
soggetti di cui al primo comma dell'
articolo
2, che intendono svolgere attività agrituristiche,
devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, appositadomanda
contenente la descrizione dettagliata delle attività
proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda,
degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della
capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e
delle tariffe che intendono praticare nell'anno scorso.
La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da
allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione
dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della
legge 9 febbraio 1963, n. 59.
Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la
domanda deve essere corredata, oltreché dalla documentazione
di cui al precedente comma, da:
a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone
che eserciteranno l'attività;
b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente
relativo ai locali da adibire all'attività;
c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata
della relativa documentazione;
d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'
articolo
6.