Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati
all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi
dell'
articolo 2 della presente legge.
L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio
della autorizzazione comunale di cui all'
articolo
8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata
con decreto del presidente della giunta regionale.
L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano
ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiamo riportato, nel triennio, con sentenza passata
in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli
articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per
uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di
frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi
speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni,
o siano stati dichiarati delinquenti abituali.
Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente
si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale
e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino
la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato
provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione
comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente
comma.