Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero
territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri,
limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività
agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati,
nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge.
Le regioni disciplinano altresì la sospensione e
la revoca delle autorizzazioni di cui all'
articolo
8.