Possono essere utilizzati per attività agrituristiche
i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo
ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di
essi esistenti nel fondo e non più necessari alla
conduzione dello stesso.
Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo
articolo 10, individuano i comuni nei
cui centri abitati possono essere utilizzati per attività
agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione
dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività
in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune
o in comune limitrofo.
Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero
del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore
agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche.
Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e
nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone
interessate.