Per
attività agrituristiche si intendono esclusivamente
le attività di ricezione ed ospitalità esercitate
dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, singoli od associati, e da loro familiari
di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione
e complementarietà rispetto alle attività
di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del
bestiame, che devono comunque rimanere principali.
Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto
delle norme di cui alla presente legge, non costituisce
distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati.
Rientrano fra tali attività:
a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi
aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande
costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi
quelli a carattere alcolico e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito
dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le
bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola
nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda
agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
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