Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge
ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di
attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |