Nelle
zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono
incentivi agli imprenditori per attività
agrituristiche.
Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di
cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati,
anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico
regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse
agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale,
del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo
agricolo, se esistenti.
Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura
e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo
una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici
regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo. |