Le
comunità montane, i comprensori e le associazioni di
comuni, o in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna
delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano
nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere
un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto
necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione
dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per
la realizzazione dell'attività
agrituristica.
Il piano integrato di interventi straordinari è approvato
dalla regione che ne determina il relativo finanziamento. |