La
regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione
nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale,
redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di
aree rurali.
Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo
nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse
agrituristico e i comuni di cui all'
articolo
3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi
articoli 12, 13, 14 e 15.
Il programma è redatto sulla base delle proposte degli
enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione
delle riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni
agrituristiche operanti nella regione.
Le proposte devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale
esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali,
agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al
patrimonio storico ed artistico;
e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto
conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione
di alimenti e bevande.
Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura
e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.