Sono
agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività
di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione
nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi
compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti,
secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa
al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977,
n. 1084.
L'esercizio delle attività di cui al comma precedente
è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento
del possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti
professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie
di viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere
subordinato al versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti
con carattere di continuità ed esclusività
la propria opera nella agenzia, i requisiti di cui al comma precedente
dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.
[L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta
della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto
attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli
articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni] .
Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco
nazionale delle agenzie di viaggio sulla base delle comunicazioni
relative alle autorizzazioni rilasciate dalle regioni. [Tale
elenco viene pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana] .
L'elenco di cui al precedente comma, unitamente all'elenco degli
uffici informazioni di cui all'
articolo 4,
viene raccolto in una apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso
in Italia ed all'estero.
In occasione del rilascio delle autorizzazioni le regioni accerteranno
l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti
sul territorio nazionale.
Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie
la denominazione di comuni o regioni italiane.
Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti
a Stati membri delle Comunità europee l'autorizzazione
di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del
nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58, D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.