Ai
fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo,
in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse
e della utilità
sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo
di destinazione le strutture ricettive indicate dall'
articolo
6, in conformità
anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione
regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi
gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.
Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i
comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche
e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione
di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti
dalle regioni.
Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i
comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici,
secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo
e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici
produttivi che a tal fine sono vincolate.
Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale
e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da
quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive
possono essere previste dai piani regolatori generali e loro
varianti.
Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta
del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza
economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione
di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti
e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della
scadenza del finanziamento agevolato.
Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità
per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per
i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed
i piani urbanistici.