Le
leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle
strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e dei requisiti
strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli
addetti.
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi
regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati,
in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione
sono:
capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
un locale ad uso comune;
impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati
al funzionamento della struttura.
Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare
le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e
2 stelle.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione
aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli standards
tipici degli esercizi di classe internazionale.
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3,
2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione
ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle
in rapporto al servizio di attrezzature ricreative, culturali
e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le miniaree di sosta che
hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzuole e
svolgono la propria attività integrata anche con altre
attività extra- turistiche, al supporto del turismo campeggistico
itinerante, rurale ed escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale)
quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale o
sono autorizzati ad esercitare la propria attività per
l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi
di cui al presente comma può essere consentita per un
periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore e deve essere
indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle
insegne del campeggio o del villaggio turistico.
Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari
all'esercizio dell'attività di affittacamere.
L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione
è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi
regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire
3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'articolo 1,
primo comma, del regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049
, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è anticipato
al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima
si riferisce.
[Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione
per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive
indicate nell'
articolo 6, gestite da imprese
turistiche].