Sono
imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione
di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi
in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della
legge 11 giugno 1971, n. 426 .
Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata
domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.
Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore
emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo
di frequenza del richiedente ;
c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di
impresa.
I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno
diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda. |