Per
l'espletamento delle attività di promozione e propaganda
delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
alla costituzione di "aziende di promozione turistica"
(APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti
di autonomia amministrativa e di gestione.
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente
rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti
e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento
funzionale con gli enti locali territoriali.
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di
coordinamento delle attività delle aziende, assicurando
la presenza in senso a tali organismi di esperti e di rappresentanti
degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni
degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle
organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero,
nonché di un rappresentante designato dalle associazioni
pro-loco operanti nel territorio.
Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire
uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati
IAT.
L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito
anche agli uffici di informazione promossi dalle
"pro-loco" sulla base delle disposizioni emanate con
legge regionale.
Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle
aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale
confluisce nel ruolo unico regionale.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente
legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente
debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai
quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni. |