Il
Comitato di coordinamento per la programmazione turistica,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, è
composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle
giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano
o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato
di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli
argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica
indica le finalità prioritarie in relazione alle quali
le regioni stabiliscono criteri e modalità
di utilizzo dei finanziamenti di cui all'
articolo
13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza
nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere
verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire
i provvedimenti relativi.