All'onere
di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente
legge per l'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Interventi straordinari
per il potenziamento dell'offerta turistica".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |