[Con
leggi regionali saranno stabiliti i criteri e le modalità
di accesso ai finanziamenti di cui all'
articolo
13 nel rispetto della destinazione alle opere indicate nello
stesso articolo, a norma dell'articolo 21, primo comma, della
legge 19 maggio 1976, n. 335.
Le somme comunque non utilizzate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano entro l'esercizio successivo a quello
per il quale lo stanziamento è destinato, vengono nuovamente
ripartite tra tutte.
A tal fine, il rendiconto annuale, debitamente documentato, delle
iniziative, sia pubbliche che private, finanziate con i contributi
di cui all'
articolo 13, sarà presentato
al comitato di coordinamento per la programmazione turistica
di cui all'
articolo 2 entro il mese di marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento].