[Il
70 per cento delle risorse di cui al precedente
articolo
13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato
di coordinamento di cui all'
articolo 2,
tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo
i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente,
quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in
base alla superficie del territorio ed un terzo in base agli
indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale.
Il rimanente 30 per cento è ripartito con gli stessi criteri,
tra le regioni che comprendono nel proprio territorio le aree
del Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218.
Per l'anno 1983 la ripartizione è effettuata entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Restano ferme le procedure previste dall'articolo 78 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670 , per l'erogazione di fondi a favore delle
province autonome di Trento e Bolzano.
I finanziamenti previsti dalla presente legge debbono risultare
aggiuntivi rispetto ai finanziamenti ordinari a favore del turismo,
previsti dalla legislazione regionale preesistente.
Nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente, le regioni
possono deliberare la gestione unitaria ed integrata dei finanziamenti,
e procedere alla costituzione dei "fondi per lo sviluppo
delle attività turistiche" o provvedere ad una gestione
integrata delle disponibilità
attraverso le società finanziarie regionali] .