[Ai
fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di
interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del
Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonché per
favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture
ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di
vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico congressuale
e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province
autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le
modalità ed i criteri di cui all'
articolo
14.
Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture
ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei
programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente
aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti
con i fini di cui al primo comma del presente articolo.
Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma è determinato
in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per
l'anno 1983.
Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sarà
determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria].