L'assegnazione
delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata
dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1° gennaio
1985, sulla base dei miglioramenti di strutture e servizi che
saranno nel frattempo apportati dalle imprese.
Le leggi regionali stabiliscono le fasi temporali intermedie
per l'assegnazione della classificazione a stelle a quelle imprese
che ne hanno i requisiti o che avranno provveduto a realizzare,
prima della scadenza del termine di cui al primo comma, gli adeguamenti
e le opportune trasformazioni qualitative in modo da assicurare
un graduale passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione.
A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in assenza di legge
regionale, le imprese ricettive esistenti saranno individuate
con la seguente classifica a stelle:
* alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale:
cinque stelle lusso;
* alberghi di lusso: cinque stelle;
* alberghi di prima categoria: quattro stelle;
* alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria:
tre stelle;
* alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria:
due stelle;
* alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e
locande: una stella.
Agli effetti della normativa tributaria gli alberghi con cinque
stelle e cinque stelle lusso sono equiparati agli alberghi di
lusso; gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con
quattro stelle sono equiparati agli alberghi di prima categoria;
gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere con tre stelle,
i villaggi turistici e campeggi con quattro stelle sono equiparati
agli alberghi di seconda categoria; gli alberghi e le residenze
turistico-alberghiere con due stelle, i villaggi turistici e
campeggi con tre stelle sono equiparati agli alberghi di terza
categoria; gli alberghi con una stella, i villaggi turistici
e campeggi con due stelle sono equiparati agli alberghi di quarta
categoria; i campeggi con una stella sono equiparati alle locande. |