Le
regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni
di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico
o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore
nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina
o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico
ed ogni altra professione attinente al turismo.
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone
singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei,
a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche,
artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
È interprete turistico chi, per professione, presta la
propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.
È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione,
accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso
il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi
e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di
fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato
dal presente articolo.
È organizzatore congressuale chi per professione svolge
la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi
o manifestazioni congressuali.
È istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone
singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.
È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone
singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.
È guida alpina chi, per professione, accompagna singole
persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.
È aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione,
accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni
di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni
superiori può fungere da capo cordata solo se assieme
a guida alpina.
È guida speleologica chi, per professione accompagna persone
singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.
È animatore turistico chi, per professione, organizza
il tempo libero di gruppi di turisti con attività
ricreative, sportive, culturali.
In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche,
oltre all'esatta conoscenza di una o più
lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte,
dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali,
o comunque delle risorse ambientali della località
in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri
adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei
regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione
turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche,
istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali
in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri
didattici elaborati per i vari gradi di professionalità
dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori
congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato
tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale
ed internazionale.
Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati
membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini
italiani .
Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non
professionale di coloro che svolgono le attività di cui
ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti
ed organismi di carattere associativo di cui all'
articolo
10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero.