Le
associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale
per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali,
sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad
esercitare attività turistiche e ricettive.
Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di
esercizio per il compimento delle attività di cui al comma
precedente, assicurando che le attività medesime siano
esercitate nei rispettivi ambiti associativi. |