La
presente legge, emanata in attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia
di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 .
Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche
e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia
sotto il profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano
previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica
nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo
e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli
articoli
2 e
3 della presente legge.