1. L'apertura e il trasferimento di sede
degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione,
rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato
l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare,
unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione
di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti
ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima
autorizzazione abilita altresi' alla fornitura di giornali,
riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione
audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate,
nonche' ad installare, ad uso esclusivo di dette persone,
attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali
e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza
e di igiene e sanita'.
2. L'autorizzazione di cui
al comma 1 e' rilasciata anche ai fini di cui
all'articolo 86 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attivita'
ricettive devono essere esercitate nel rispetto
delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni
in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria
e di pubblica sicurezza, nonche' di quelle
sulla destinazione d'uso dei locali e degli
edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio
ricettivo per un periodo superiore agli otto
giorni, il titolare dell'autorizzazione e'
tenuto a darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui
al comma 1 e' revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga
in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio
entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa
ovvero ne sospenda l'attivita' per un periodo superiore a
dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti piu'
iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo
7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello
stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita'
dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni
in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche'
a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici,
il titolare sospeso dall'attivita' ai sensi dell'articolo
17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non
abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo
17-ter del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione
del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina,
con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita'
condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di
violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attivita'
autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni
violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.
Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la
violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica
incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e' disposto
trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si
da' comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione
qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni
ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".
6. I procedimenti amministrativi
per il rilascio di licenze, autorizzazioni
e nulla osta riguardanti le attivita' e le
professioni turistiche si conformano ai principi
di speditezza, unicita' e semplificazione,
ivi compresa l'introduzione degli sportelli
unici, e si uniformano alle procedure previste
in materia di autorizzazione delle altre attivita'
produttive, se piu' favorevoli. Le regioni
provvedono a dare attuazione al presente comma.
I comuni esercitano le loro funzioni in materia
tenendo conto della necessita' di ricondurre
ad unita' i procedimenti autorizzatori per
le attivita' e professioni turistiche, attribuendo
ad un'unica struttura organizzativa la responsabilita'
del procedimento, fatto salvo quanto previsto
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. E' estesa
alle imprese turistiche la disciplina recata
dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento
attuativo.