1. L'articolo 109 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 109.
1. I gestori di esercizi alberghieri e di
altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono
alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori
di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere,
ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali,
ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco
istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono
dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta
d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita'
secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari
e' sufficiente l'esibizione del passaporto
o di altro documento che sia considerato ad
esso equivalente in forza di accordi internazionali,
purche' munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma
1, anche tramite i propri collaboratori, sono
tenuti a consegnare ai clienti una scheda di
dichiarazione delle generalita' conforme al
modello approvato dal Ministero dell'interno.
Tale scheda, anche se compilata a cura del
gestore, deve essere sottoscritta dal cliente.
Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati
la sottoscrizione puo' essere effettuata da
uno dei coniugi anche per gli altri familiari,
e dal capogruppo anche per i componenti del
gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi'
tenuti a comunicare all'autorita' locale di
pubblica sicurezza le generalita' delle persone
alloggiate, mediante consegna di copia della
scheda, entro le ventiquattro ore successive
al loro arrivo. In alternativa, il gestore
puo' scegliere di effettuare tale comunicazione
inviando, entro lo stesso termine, alle questure
territorialmente competenti i dati nominativi
delle predette schede con mezzi informatici
o telematici o mediante fax secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno".