1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano
attivita' economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione,
l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi,
tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di
esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte
dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione
dell'offerta turistica.
2. L'individuazione delle
tipologie di imprese turistiche di cui al comma
1 e' predisposta ai sensi dell'articolo
2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro
delle imprese di cui alla legge 29 dicembre
1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo
le modalita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce
condizione per l'esercizio dell'attivita' turistica.
4. Fermi restando i limiti
previsti dalla disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese
turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi,
le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici
di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti
per l'industria, cosi' come definita dall'articolo
17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nei limiti delle risorse finanziarie a
tale fine disponibili ed in conformita' ai
criteri definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche
quelle che organizzano e forniscono servizi
di promozione dell'attivita' turistica, nonche'
servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento
e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano
all'esercizio dell'attivita' di cui al comma
5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le
guide, ha validita' su tutto il territorio
nazionale, in conformita' ai requisiti e alle
modalita' previsti ai sensi dell'articolo
2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e
gli esercenti professioni turistiche non appartenenti
ai Paesi membri dell'Unione europea possono
essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare
le loro attivita' in Italia, secondo il principio
di reciprocita', previa iscrizione delle imprese
nel registro di cui al comma 3, a condizione
che posseggano i requisiti richiesti, nonche'
previo accertamento, per gli esercenti le attivita'
professionali del turismo, dei requisiti richiesti
dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni
gia' conseguite alla data di entrata in vigore
della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo
di lucro, che operano per finalita' ricreative,
culturali, religiose o sociali, sono autorizzate
ad esercitare le attivita' di cui al comma
1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati
anche se appartenenti ad associazioni straniere
aventi finalita' analoghe e legate fra di loro
da accordi internazionali di collaborazione.
A tal fine le predette associazioni devono
uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre
1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre
1991, n. 392, di attuazione della direttiva
n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti
di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della
direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi,
le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso".
10. Le associazioni senza
scopo di lucro che operano per la promozione
del turismo giovanile, culturale, dei disabili
e comunque delle fasce meno abbienti della
popolazione, nonche' le associazioni pro loco,
sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, ai benefici di
cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive
modificazioni, relativamente ai propri fini
istituzionali.