1. Al fine di migliorare la qualità
dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito
Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo
12 per gli interventi di cui all'articolo
5.
2. Le risorse di cui al comma
1 vengono ripartite per il 70 per cento tra
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi
di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di
ripartizione delle disponibilità
del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ripartisce
tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano il restante 30 per cento delle
risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso
bandi annuali di concorso predisposti sentita
la citata Conferenza unificata. A tale fine
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti
locali promotori e le associazioni di categoria
interessate, piani di interventi finalizzati
al miglioramento della qualita' dell'offerta
turistica, ivi compresa la promozione e lo
sviluppo dei sistemi turistici locali di cui
all'articolo 5, con impegni
di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori
al 50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, entro tre
mesi dalla pubblicazione del bando, predispone
la graduatoria, ed eroga i contributi entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.