1. Si definiscono sistemi turistici locali
i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti
territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati
dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di
attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura
e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese
turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti
privati, singoli o associati, promuovono i
sistemi turistici locali attraverso forme di
concertazione con gli enti funzionali, con
le associazioni di categoria che concorrono
alla formazione dell'offerta turistica, nonche'
con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie
funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione
tra politiche del turismo e politiche di governo
del territorio e di sviluppo economico, le
regioni provvedono, ai sensi del capo V del
titolo II della parte I del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e del titolo II, capo III, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere
i sistemi turistici locali di cui al presente
articolo.
4. Fermi restando i limiti
previsti dalla disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato alle imprese, le regioni,
nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo
di cui all'articolo 6 della
presente legge, definiscono le modalita' e
la misura del finanziamento dei progetti di
sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti
da soggetti pubblici o privati, in forma singola
o associata, che perseguono, in particolare,
le seguenti finalita':
a) sostenere attivita' e processi di aggregazione e di integrazione
tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile
e di affiliazione;
b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali
necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla
riqualificazione urbana e territoriale delle localita' ad
alta intensita' di insediamenti turistico-ricettivi;
c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione
e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla
promozione degli standard dei servizi al turista, di cui
all'articolo 2, comma 4, lettera a);
d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche,
con priorita' per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza,
per la classificazione e la standardizzazione dei servizi
turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi
di qualita', di certificazione ecologica e di qualita', e
di club di prodotto, nonche' alla tutela dell'immagine del
prodotto turistico locale;
e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici
tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione
in Italia e all'estero.
5. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito
delle disponibilita' assegnate dalla legge
finanziaria al Fondo unico per gli incentivi
alle imprese, di cui all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli
interventi di cofinanziamento a favore dei
sistemi turistici locali per i progetti di
sviluppo che prestino ambiti interregionali
o sovraregionali. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri
e le modalita' per la gestione dell'intervento
del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate
ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo
sviluppo dei sistemi turistici locali, con
particolare riferimento a quelli di cui fanno
parte i comuni caratterizzati da un afflusso
di turisti tale da alterare, in un periodo
dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro
dei residenti.