1. La Carta dei diritti del turista, redatta
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali
e sindacali del settore turistico, nonche' le associazioni
nazionali di tutela dei consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda
la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi
quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata,
sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di
conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei
fornitori dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di
diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a
destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998,
n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla
segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei
mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade
e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista
quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi
organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza
sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare
le relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto
e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei
beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati
a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza
con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita'
del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto
stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente
articolo, al decreto legislativo 9 novembre
1998, n. 427, di attuazione della direttiva
94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e' sostituita
dalla seguente:
"d) "bene immobile": un immobile, anche con
destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione
e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui
verte il diritto oggetto del contratto";
b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore
non avente la forma giuridica di societa' di capitali ovvero
con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi
e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio
dello Stato e' obbligato a prestare fidejussione bancaria
o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del
contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione
dei lavori.
3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto
a pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre
all'acquirente la preventiva escussione del venditore".
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo
2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.
580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative
per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese
e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi
turistici. E' fatta salva la facoltà
degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione
di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle
associazioni dei consumatori.