1. E' istituita la Conferenza nazionale
del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice
almeno ogni due anni la Conferenza, che è
organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza:
i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione
delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni
comunità
enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali
e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori,
del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni
senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle
associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la
definizione e gli aggiornamenti del documento contenente
le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare
l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento
alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite
al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni
e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna
Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal
funzionamento della Conferenza, pari a lire
100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000,
si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti
del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.