AgriTour puglia
Il mondo dell'agriturismo in Puglia per gli operatori del settore.
AgriTour Puglia - Catalogo Turistico Annuale degli agriturism e masserie in puglia
 
 
Agritour Puglia
 
 
   
AgriTour puglia - Il mondo dell'agriturismo in Puglia per gli operatori del settore. AgriTour puglia - Il mondo dell'agriturismo in Puglia per gli operatori del settore.
 

 

Torna alla legge nazionale del 29 Marzo 2001 n 135

 
Art. 2
Competenze
 

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonche' l'indirizzo e il coordinamento delle attivita' promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto e' adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarieta' del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attivita' di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di standard omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualita' delle camere di albergo e delle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalita' emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' ricettive gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' di accoglienza non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attivita' turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonche' di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attivita' imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresi' principi ed obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attivita' economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonche' dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attivita' turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attivita' economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralita' delle modalita' attuative, di efficienza, economicita' e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarieta' nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, da' attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di liberta' di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalita' di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla meta'.

 

Legislatura Nazionale
Legge nazionale sull'agriturismo
Legge 29 Marzo 2001 n 135
Agritour puglia per gli operatori del settore turismo e agriturismo in puglia