1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio
di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera
a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni
e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con
particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali
ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta
turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati
per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni
in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base
dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia
di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini
di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento
intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo,
nonche' l'indirizzo e il coordinamento delle attivita' promozionali
svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo
stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione
europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce,
ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi
per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
Il decreto e' adottato d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria
degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di
decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica ai fini della espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
Il decreto, al fine di assicurare l'unitarieta' del comparto
turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle
professioni turistiche, stabilisce:
a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi
di informazione e di accoglienza ai turisti;
b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche
operanti nel settore e delle attivita' di accoglienza non
convenzionale;
c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto il territorio
nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa
la necessita' di standard omogenei ed uniformi;
d) gli standard minimi di qualita' delle camere di albergo
e delle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere
e delle strutture ricettive in generale;
e) gli standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle
imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione
delle strutture ricettive;
f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni
che svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo
da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad
analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il territorio
nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa
la necessita' di profili omogenei ed uniformi, con particolare
riferimento alle nuove professionalita' emergenti nel settore;
h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' ricettive
gestite senza scopo di lucro;
i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' di accoglienza
non convenzionale;
l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle
loro pertinenze concessi per attivita' turistico-ricreative,
di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi
canoni, nonche' di durata delle concessioni, al fine di garantire
termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo
delle attivita' imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza
di gettito per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle
imprese che operano nel settore del turismo nautico;
n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresi' principi
ed obiettivi relativi:
a) allo sviluppo dell'attivita' economica in campo turistico
di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per
la programmazione economica nello svolgimento dei compiti
ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo
dei fondi comunitari;
b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia
all'estero;
c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici
locali, come definiti dall'articolo 5, nonche' dei sistemi
o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate,
anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione
dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto
con gli enti locali interessati;
d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo di
circuiti qualificati a sostegno dell'attivita' turistica,
quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata
e simili;
e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della
Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;
f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di
valenza nazionale e allo sviluppo delle attivita' economiche,
in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali
e comunitari.
6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralita'
delle modalita' attuative, di efficienza, economicita' e
semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarieta'
nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali,
ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 4, da' attuazione ai principi
e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti
nel decreto di cui al medesimo comma 4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari
non frazionabili, in materia di liberta' di impresa e di
tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto
di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini
di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino
alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale
di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalita'
di cui al medesimo comma 6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto
di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste
dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni
sono ridotti alla meta'.