1. Per il finanziamento del Fondo di cui
all'articolo 6, e' autorizzata la spesa di lire 270 miliardi
per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di
lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere
dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal
comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004
lo stanziamento complessivo del Fondo di cui
all'articolo 6 e' determinato
dalla legge finanziaria con le modalita' di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.