1. E' abrogato il regio decreto-legge 24
ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive
non si applica l'articolo 99 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. E' abrogato l'articolo
266 del regolamento di esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le
disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e
180 del medesimo regolamento non si applicano
alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della
presente legge.
4. La sezione speciale del
registro degli esercenti il commercio, istituita
dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio
1983, n. 217, e' soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti
disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203:
a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di
competenza del settore del turismo;
c) l'articolo 10, comma 14;
d) l'articolo 11;
e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.
7. Fino alla data di entrata
in vigore della disciplina regionale di adeguamento
al documento contenente le linee guida di cui
all'articolo 2, comma 4,
della presente legge si applica la disciplina
riguardante le superfici e i volumi minimi
delle camere d'albergo prevista dall'articolo
4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102,
e successive modificazioni, e dalla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata
dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7
agosto 1997, n. 266.
8. A decorrere dalla stessa
data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione
le disposizioni, ad esclusione del comma 2
dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative
a concessioni demaniali marittime con finalita'
turistico-ricreative, che risultino incompatibili
con la nuova disciplina recata dal documento
contenente le linee guida di cui all'articolo
2, comma 4, lettera l), della presente
legge e con la disciplina regionale di recepimento
o di adeguamento alle stesse linee guida.