1. E' istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per
il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo",
al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni
o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni
non-profit, banche, societa' finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita',
erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti
turistici a tassi agevolati e favorisce il
risparmio turistico delle famiglie e dei singoli
con reddito al di sotto di un limite fissato
ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, secondo i
criteri di valutazione individuati nel decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni
sono prioritariamente finalizzate al sostegno
di pacchetti vacanza relativi al territorio
nazionale e preferibilmente localizzati in
periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare
strategie per destagionalizzare i flussi turistici.
Hanno inoltre priorita' nell'assegnazione delle
agevolazioni le istanze relative a pacchetti
di vacanza localizzati nell'ambito delle aree
depresse.
3. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, allo scopo
di collegare il Fondo con un sistema di buoni
vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni
non-profit, dalle associazioni delle imprese
turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie,
previa intesa nella Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalita' di organizzazione e di gestione
del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalita' di utilizzo degli eventuali utili derivanti
dalla gestione per interventi di solidarieta' a favore dei
soggetti piu' bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio
della gestione del Fondo di cui al comma 1
e' autorizzato un conferimento entro il limite
di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-
2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi
annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.