AgriTour puglia
Il mondo dell'agriturismo in Puglia per gli operatori del settore.
AgriTour Puglia - Catalogo Turistico Annuale degli agriturism e masserie in puglia
 
 
Agritour Puglia
 
 
   
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Art. 10
Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico
 

1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, societa' finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorita' nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalita' di organizzazione e di gestione del Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalita' di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarieta' a favore dei soggetti piu' bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Legislatura Nazionale
Legge nazionale sull'agriturismo
Legge 29 Marzo 2001 n 135
Agritour puglia per gli operatori del settore turismo e agriturismo in puglia