1. La presente legge definisce i principi fondamentali e
gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli
articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo
56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo
economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale
e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale
della persona e della collettivita' e per favorire le relazioni
tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema
turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione
del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali
e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico
sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico
con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al
fine di migliorare la qualita' dell'organizzazione, delle strutture
e dei servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si
frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei
cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani
percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita'
motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici
anche attraverso l'informazione e la formazione professionale
degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle loro diverse
ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni
pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie
marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno
sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione
e la conoscenza del fenomeno turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali,
valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti
territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli
statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.